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Matrimonio con persona

battezzata non cattolica

("misto" o "interconfessionale")

Configurazione del caso

 

1) È il matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata, ma non cattolica, cioè appartenente a una Chiesa o a una Comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica (cfr.: DGMC nn. 47-52). La terminologia in uso per tale matrimonio è quella di matrimonio "misto" o "interconfessionale".

 

2) Per la celebrazione di tale matrimonio si richiede la licenza da parte dell'Ordinario del luogo. Senza suddetta licenza la celebrazione del matrimonio è illecita, benché valida (cfr. can. 1124).

 

3) L'Ordinario del luogo può concedere tale licenza quando sussista una causa giusta e ragionevole e una volta espletati i seguenti adempimenti:

 

a) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

b) la parte non cattolica sia informata della dichiarazione e della promessa della parte cattolica, così che ne sia realmente consapevole;

c) entrambe le parti siano istruite sui fini istituzionali e le proprietà essenziali del matrimonio e cioè sappiano e vogliano che il loro matrimonio sia uno, indissolubile, aperto alla procreazione (cfr. can. 1125).

 

4) Il matrimonio "misto" o "interconfessionale" sia di norma celebrato nella Chiesa cattolica secondo la "forma canonica". Può essere celebrato nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica soltanto con la dispensa dalla forma canonica concessa dall'Ordinario del luogo della parte cattolica (cfr. can. 1127).

 

5) Per la celebrazione nella Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica si tengano presenti le seguenti precisazioni:

 

a) la dispensa dalla forma canonica può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica;

b) deve essere richiesto il parere dell'Ordinario del luogo in cui si celebrerà il matrimonio;

c) il matrimonio sia celebrato davanti a un legittimo ministro di culto e non con il solo rito civile (cfr. can. 1127 § 2 e DGMC n. 50).

 

6) Si ricorda comunque che:

a) il matrimonio celebrato davanti a un ministro orientale tra una parte cattolica e una parte non cattolica orientale, senza la dispensa dalla forma canonica, è illecito, ma valido (cfr. can. 1127 § l);

b) il matrimonio celebrato da una parte cattolica con una parte non cattolica non di rito orientale, davanti a un ministro non cattolico senza la dispensa dalla forma canonica, è invalido (cfr. can. 1127 § 2).

 

7) Quanto al matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti si seguano le indicazioni contenute nel Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti del 16 giugno (cfr. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1997, pp. 151-170; can. 1127 § 2; DGMC n. 50) e il relativo Testo applicativo del 25 agosto 2000 (cfr. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana cit., pp. 368-385).

 

In particolare:

a) i fidanzati sono invitati a presentarsi al parroco e al pastore almeno sei mesi prima del matrimonio per programmare un fruttuoso cammino comune;

b) a tempo debito concordato con il parroco, la parte cattolica chiede all'Ordinario del luogo la licenza per la celebrazione del matrimonio misto (e l'eventuale dispensa dalla forma canonica), utilizzando la traccia allegata (cfr. Caso n. 16/3). La richiesta della parte cattolica è accompagnata da una lettera del parroco (cfr. Caso n. 1614) e dalla documentazione richiesta: certificato di battesimo e cresima della parte cattolica, certificato di battesimo della parte valdese/metodista e certificato contestuale civile di entrambi o altro documenti civile equivalente;

c) ottenuta dall'Ordinario del luogo la licenza (ed eventualmente la dispensa dalla forma canonica), il parroco procede all'istruttoria matrimoniale normale per la parte cattolica e annota i dati anagrafici, l'appartenenza ecclesiastica e la posizione matrimoniale della parte valdese/metodista, senza richiedere alcuna firma;

d) se il matrimonio misto viene celebrato secondo la forma concordataria:

- il parroco consegna agli sposi il Mod. X da presentareall'Ufficiale dello Stato Civile, che, a tempo debito, rilascia il nulla osta per la celebrazione del matrimonio;

- celebrato il matrimonio, il parroco trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto di matrimonio, come di consueto, per la trascrizione;

- il parroco trasmette altresì al pastore, per il tramite del coniuge valdese/metodista, un certificato di matrimonio, per un' opportuna registrazione;

e) se il matrimonio misto viene celebrato nella comunità valdese/ metodista:

- gli adempimenti civili spettano ai due fidanzati e al pastore, premessa però l'istruttoria matrimoniale consueta per la parte cattolica;

- celebrato il matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di matrimonio rilasciato dal pastore valdese/metodi sta ed eventualmente un certificato di matrimonio rilasciato dal Comune, affinché il parroco proceda all'iscrizione delle nozze sul registro di matrimonio della parte cattolica e all' annotazione del matrimonio nel registro dei battesimi;

f) se il matrimonio misto, ottenuta la relativa dispensa, viene celebrato secondo la forma civile, gli sposi richiedono le pubblicazioni e fissano la data del matrimonio.

Celebrato il matrimonio, il coniuge cattolico consegna al parroco un certificato di matrimonio per l'iscrizione delle nozze nel registro di matrimonio della parrocchia della parte cattolica e l'annotazione dello stesso nel registro dei battesimi.

 

Il parroco

1) Accolga la coppia con rispetto e disponibilità.

2) In merito alla preparazione al matrimonio, salvo quanto previsto per i matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti:

a) alla parte cattolica presenti l'obbligo di frequentare il regolare corso prematrimoniale oppure l'opportunità di una preparazione personalizzata;

b) alla parte non cattolica può prospettare la possibilità di frequentare il corso comune o di attuare una preparazione personalizzata unitamente alla parte cattolica oppure di

farsi preparare dal ministro della sua confessione;

c) è del tutto consigliabile che si preveda qualche incontro congiunto tra le due parti e i due pastori d'anime;

d) è auspicabile che, nella preparazione alle nozze, ciascuno possa conoscere le convinzioni religiose dell' altro, gli insegnamenti e le tradizioni della comunità ecclesiale a cui l'altro appartiene. In tal modo i nubendi sapranno condividere gli elementi comuni e valutare le differenze dell'una e dell' altra confessione, al fine di custodire più profondamente l'unità e l'armonia spirituale della loro vita coniugale;

e) il parroco esorti i nubendi ad affrontare seriamente, già prima di sposarsi, il tema del battesimo e dell'educazione religiosa dei figli. A questo proposito si tenga presente che entrambi hanno il diritto-dovere di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli e che la parte cattolica è tenuta alle promesse previste dal can. 1125.

Resta comunque fermo che, anche qualora i figli venissero battezzati in una chiesa cristiana non cattolica, il genitore cattolico si senta obbligato a condividere con loro gli elementi specifici della sua confessione.

 

3) Quanto alla verifica della preparazione e delle intenzioni della parte cattolica:

a) attraverso il "processicolo matrimoniale" verifichi che non siano esclusi, da parte di entrambi, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio (cfr. can. 1125,3°);

b) richieda alla parte cattolica la dichiarazione e le promesse di cui al can. 1125, l°; e di esse informi la parte non cattolica (cfr. can. 1125,2°), secondo le modalità previste dal Mod. XI.

 

4) In ordine alla documentazione, richieda alla parte cattolica quanto ordinariamente previsto. Alla parte acattolica chieda l'attestato di battesimo, anche al fine di verificarne la validità; per lo stato libero, è necessario richiedere, oltre la documentazione civile, una dichiarazione scritta della parte non cattolica, che attesti che non ha contratto alcun matrimonio; di norma tale dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte di almeno un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia della parte non cattolica (cfr.: DGMC n. 49).

 

5) Quanto all'eventuale domanda di dispensa dalla forma canonica:

a) segnali all'Ordinario del luogo le motivazioni che gli sembrano giustificarne la concessione;

b) ricordi agli interessati che il loro matrimonio, benché celebrato con dispensa dalla forma canonica e secondo il rito di un' altra confessione cristiana, produce gli stessi effetti di quello celebrato con la forma canonica.

6) Quanto alla celebrazione del matrimonio secondo la forma canonica:

a) il matrimonio "misto" o "interconfessionale" viene celebrato, come indicato dal Rituale, con una liturgia che privilegia l'annuncio della Parola di Dio (cfr. Ordo celebrandi matrimonium, Editio typica altera, Praenotanda, n. 35). Viene esclusa la celebrazione dell'Eucaristia, per non inserire un elemento di divisione in un momento tutto concentrato sull'unione totale degli sposi. Se una motivazione pastorale lo richiede, si può, con la licenza dell'Ordinario del luogo, usare il rito del matrimonio durante la Messa. In tal caso il pastore d'anime dovrà far presente la normativa canonica circa l' ammissione dei non cattolici alla Comunione eucaristica (cfr. can. 844; Direttorio per "applicazione dei principi e delle norme dell'ecumenismo. nn. 159- 160; GIOVANNI PAOLO Il, Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46). Trattandosi di matrimonio tra cattolici e ortodossi, che condividono la stessa fede nei sacramenti, la celebrazione potrà essere inserita nella messa. Tuttavia è bene ricordare che, presso le Chiese orientali, non si usa unire la celebrazione delle nozze con quella dell'Eucaristia.

b) Il parroco, con l'autorizzazione dell' Ordinario ed' intesa con i nubendi, può invitare il ministro di culto della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione delle nozze, a proclamare le letture bibliche, a tenere una breve esortazione, a benedire gli sposi. Parimenti, quando è stata concessa la dispensa della forma canonica e previa autorizzazione dell'Ordinario de1luogo, il presbitero cattolico può partecipare al rito non cattolico del matrimonio e, se invitato, proclamare la Parola di Dio, tenere una breve esortazione, fare preghiere appropriate e benedire gli sposi (cfr. Direttorio per l'applicazione cit., nn. 157-158).

c) Non è consentito che si facciano due celebrazioni religiose del medesimo matrimonio nelle quali il consenso venga espresso due volte, oppure si faccia un solo rito religioso durante il quale lo scambio del consenso sia richiesto congiuntamente o successivamente dai due ministri (cfr. can. 1127 § 3).

d) Il parroco, durante l'istruttoria prematrimoniale, accerti le modalità con le quali i nubendi intendono dare rilevanza civile alla loro unione.

e) Avvenuta la celebrazione:

1 - se il matrimonio fu concordatario, rediga l’atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno al Comune del luogo di celebrazione, e provveda alla sua annotazione sull' atto di battesimo della parte cattolica;

2 - se il matrimonio non fu concordatario, oltre agli adempimenti canonici, si accerti della sua regolarizzazione al civile.

7) Quanto alla celebrazione del matrimonio senza la forma canonica, ricevuta valida attestazione dell'avvenuto matrimonio:

a) rediga 1'atto di matrimonio in unico originale sul registro parrocchiale e inserisca anche gli estremi della licenza dell' Ordinario per "matrimonio misto" nonché della

dispensa dalla forma canonica;

b) provveda all' annotazione sull' atto di battesimo della parte cattolica dell'avvenuto matrimonio;

c) non tralasci di accertarsi circa l'acquisizione degli effetti civili del matrimonio.

 

L'Ordinario del luogo

1) Al fine di concedere la licenza per matrimonio "misto" o "interconfessionale" l'Ordinario del luogo, avvalendosi di quanto contenuto nella domanda presentata dal parroco e dell'eventuale parere del Responsabile dell'Ufficio diocesano per 1'Ecumenismo, deve verificare:

a) che entrambe le parti siano state istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio e che non li escludano;

b) che la parte cattolica abbia sottoscritto la dichiarazione e la promessa, previste dal can. 1125, e che la parte non cattolica ne abbia preso atto (cfr. Mod. XI);

2) Al fine di concedere 1'eventuale dispensa dalla forma canonica, deve:

a) verificare che esista grave difficoltà alla celebrazione del matrimonio in forma canonica, valutando le motivazioni addotte dal parroco o altre esistenti;

b) consultare 1'Ordinario del luogo in cui il matrimonio verrà celebrato;

c) richiedere che il matrimonio sia celebrato davanti a un legittimo ministro del culto, tranne nel caso del matrimonio tra cattolici e valdesi o metodisti, per i quali si attenga

ai testi citati.

 

(testo tratto e rivisto da: Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi, Milano 2003)

 

Per la celebrazione in Chiesa

 

- deve essere celebrato da un assitente della diocesi, vescovo, prete, o diacono , ci devono essere due testimoni e si deve praticare il rito cattolico

- il rito prevede qualche formula diversa recitata dal celebrante.

- il rito ( evidentemente)  non prevede la partecipazione alla eucarestia ( comunione) della parte non cattolica

- la partecipazione al rito cattolico della parte non cattolica non dà nessuna partecipazione al  sacramento ,non ha nessun effetto, non lega a nulla.

- Per la parte cattolica è un sacramento valido con tutti le implicazioni conosciute.

- Il matrimonio celebrato con rito cattolico esclude la possibilità di ri-celebrarlo con altri riti religiosi.

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