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Matrimonio con persona che ha

abbandonato notoriamente

la fede cattolica

Configurazione del caso

 

1) L'abbandono notorio della fede cattolica (cfr. can. 1071 § 1,4° e § 2.) si verifica a causa della compresenza dei due elementi dell'abbandono della fede e della notorietà di tale atto, con l'accento posto precisamente sulla notorietà.

Notorietà significa ovviamente conoscenza da parte della comunità, ma nel nostro caso sembra significare altresì un qualche giudizio negativo da parte della comunità stessa. Si tratta dunque di casi di abbandono "ben noti". Alcuni di essi possono anche suscitare "scalpore", per cui le persone di cui trattasi hanno dalla comunità un giudizio negativo. Ciò che, dunque, specifica il caso dell'abbandono notorio, non è l'abbandono della fede cattolica, ma la notorietà di tale abbandono nel senso sopra specificato.

"In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono

della fede" (cfr.: DGMC n. 43.).

L'abbandono notorio, si verifica, per esempio, con pubbliche manifestazioni di pensiero contrarie alla fede cattolica o con l'adesione a organizzazioni che praticano attività o professano ideologie contrarie alla fede.

 

2) La celebrazione del matrimonio nel caso sopra configurato richiede la licenza dell'Ordinario del luogo e l'adempimento di quanto previsto dal can. 1125 (cfr. can. 1071 § 1,40 e § 2).

 

3) Quando l'abbandono notorio fosse di entrambi i nubendi, potrebbe configurarsi la fatti specie prevista dal can. 1077 §1: "§ 1 - L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa perduri".

 

Il parroco

 

Presenti la domanda all'Ordinario del luogo specificando quanto previsto dal can. 1125 e cioè:

 

a) acquisisca le dichiarazioni secondo il Mod. XI;

b) si accerti che nessuno dei contraenti escluda i fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

 

L'Ordinario del luogo

 

1) Conceda la licenza, dopo aver verificati gli adempi menti del can. 1125.

2) Giudichi con prudenza se si configuri la fatti specie prevista dal can. 1077 § 1.

 

 

 

 

 

 

(testo tratto e rivisto da: Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi, Milano 2003)

 

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