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Matrimonio con persona che

ha abbandonato la Chiesa cattolica

con atto formale

Configurazione del caso

 

1) L'abbandono della Chiesa cattolica mediante atto formale ha i seguenti elementi:

 

a) atto di volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica;

b) formalità del predetto atto, consistente nel compiere l'atto stesso o in iscritto o alla presenza di due testimoni. L'atto di volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica può essere accompagnato dall' atto di adesione ad un' altra Chiesa cristiana o a un' altra religione. Il predetto atto non significa necessariamente abbandono della fede cristiana né significa necessariamente ostilità nei confronti della Chiesa cattolica.

 

2) L'abbandono della Chiesa cattolica mediante atto formale ha come conseguenza che il matrimonio di una persona che ha compiuto tale atto è da considerarsi matrimonio "misto" o "interconfessionale" . Per tale motivo rimandiamo a quanto specificato nel caso dei matrimoni cosiddetti “misti” o “interconfessionali”.

 

 

 

 

 

(testo tratto e rivisto da: Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi, Milano 2003)

 

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